IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  del  comune  di  Naro,  in  provincia  di Agrigento,
interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti
franosi;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12  maggio 2005, concernente l'estensione dello stato di emergenza di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo
2005  al  territorio  del  comune  di  Agrigento interessato da gravi
dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3450,  del  16  luglio  2005,  recante  «Primi  interventi urgenti di
protezione  civile  diretti a fronteggiare la situazione emergenziale
inerente  ai  gravi  dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti
franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;
  Visto  l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30
luglio  2007  e l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008;
  Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di
criticita'  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata
legge  n.  225  del  1992  per la concessione di un'ulteriore proroga
dello stato di emergenza;
  Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di  determinare  gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre
adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assicurare continuita' alle
attivita'  poste  in  essere  in  regime straordinario finalizzate al
superamento del contesto critico in esame;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
consentire   al  Commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo
completamento   degli   interventi  finalizzati  al  superamento  del
contesto critico in atto nel territorio del della regione Siciliana;
  Vista la nota del 28 marzo 2008 del Vice - Presidente della regione
Siciliana;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 30 dicembre
2008;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Il Presidente della regione Siciliana e' confermato, fino al 31
dicembre  2009,  Commissario delegato e provvede, in regime ordinario
ed  in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte
le  iniziative  necessarie per il definitivo superamento del contesto
critico  inerente  ai  gravi  dissesti  idrogeologici con conseguenti
movimenti  franosi  in  atto  nei  territori  dei comuni di Naro e di
Agrigento.
  2.  La  regione  Siciliana,  anche  per  il tramite del Commissario
delegato  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  puo' provvedere a
soddisfare  le  eventuali  esigenze  residuali  di  assistenza, anche
economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo
ex  art.  4  dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005 che
alla   data  di  cessazione  dello  stato  d'emergenza  continuano  a
sostenere  oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico
dovra'  essere  commisurato  alle  reali  condizioni di indigenza dei
nuclei   familiari   accertate  dalle  amministrazioni  comunali  con
modalita'  definite  dalla  regione e comunque non superiore a quello
percepito ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n.
3450 del 2005.
  3.  Il  Commissario  delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi,
ricorrendone  le  condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti
disposizioni in materia, del personale della struttura commissariale,
ai  sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del
2005.
  4.   Il   Commissario   delegato   provvede   ad   individuare   le
amministrazioni  e gli enti cui, ove necessario, trasferire, entro il
termine indicato al comma 1, gli interventi e le opere, nonche' tutta
la  relativa  documentazione  amministrativa e contabile e le residue
risorse finanziarie necessarie al completamento, in regime ordinario,
delle  iniziative gia' programmate ed avviate ai sensi dell'ordinanza
di protezione civile n. 3450 del 2005.
  5.  Gli  oneri  derivanti dal presente articolo sono posti a carico
dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005.